Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani
1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nel seguito
denominato anche Testo Unico Ambientale, per come aggiornato con il D.Lgs 116/2020.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento,
raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di
spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la
vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento
dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico
Ambientale.
3. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti
urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della
cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e 2, all'interno del territorio
comunale di Racale.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal
presente Regolamento Comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore dei Servizi di Igiene
Ambientale;
Articolo 2 – Principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in modo tale da garantire
l’uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
b. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
? la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace
protezione della salute degli organismi viventi;
? la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
? il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha
carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie,
tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, economici ed estetici.